Art. 23

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[1](Art. 22 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facolta' di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art23 · fonte su Normattiva