Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 22 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facolta' di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva