Art. 25

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[1](Art. 24 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

[3]La votazione per l'idoneita' o non idoneita' dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto palese.

[4]L'idoneita' agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianita' e' pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parita' dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianita' indica giudizio di non idoneita'.

[5]L'idoneita' all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso e' pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

[6]La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso e' determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute in guerra con le norme da stabilirsi col regolamento stesso.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art25 · fonte su Normattiva