Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo le disposizioni del presente testo unico e del regolamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva