Art. 27
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[1](Art. 26 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]I deliberati ed i quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono resi definitivi quando approvati dal Ministro per la marina, il quale ha facolta' di approvarli anche soltanto in parte.
[3]Il Ministro per la marina puo' eseguire, fra gli inscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene piu' rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.
[4]I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto Ministeriale che li approva.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva