Art. 28

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[1](Art. 27 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Il Ministro per la marina ha facolta' di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro di avanzamento. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovra' essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi, all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di tale Commissione e' definitivo quando e' approvato dal Ministro per la marina.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art28 · fonte su Normattiva