Art. 29

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[1](Art. 28 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' stesse debbono inoltrare apposita proposta affinche' egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

[3]Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel piu' breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente articolo 30. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

[4]Per il giudizio di cui al presente articolo non e' richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 24, comma 2.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art29 · fonte su Normattiva