Art. 30

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[1](Art. 29 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti Commissioni, esaminati i rapporti di cui all'art. 29, non possiede piu' l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, e' cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art30 · fonte su Normattiva