Art. 31

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[1](Art. 30 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]I reclami presentati contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facolta' di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art31 · fonte su Normattiva