Art. 32
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[1](Art. 31 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene:
- a)sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;
- b)collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
- c)collocato in disponibilita';
- d)sospeso dall'impiego, la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa fino a quando la sua posizione sia completamente definita.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva