Art. 33
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[1](Art. 32 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.
[3]E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finche' non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 28 a 32.
[4]Per gli ufficiali inscritti in quadro perche' giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'art. 70, salvo il disposto degli articoli 28 a 32.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 7 marzo 1934 · versione 0 su Normattiva