Art. 35
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[1](Art. 34 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento; agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non inscritti sul quadro, nel quale sono inscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalita' stabilite dal regolamento.
[3]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva