Art. 38

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[1](Art. 37 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, modificato).

[2]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

[3]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

[4]Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 52 e 53 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 44; inoltre per i capitani di vascello ed i capitani di corvetta si applicano rispettivamente le disposizioni del comma 2° del n. 2 e comma ultimo dell'art. 34, e dell'art. 47 del presente testo unico.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art38 · fonte su Normattiva