Art. 39-bis

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[1]((Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina, dopo aver seguito presso l'Accademia Navale il primo anno di applicazione per l'ingegneria, debbono completare gli studi applicativi stessi e conseguire la laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole d'ingegneria del Regno, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

[2]Coloro che non potessero completare gli studi suddetti in due anni, potranno completarli in non piu' di tre, venendo pero' classificati col corso successivo a quello a cui appartengono.

[3]Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il terzo anno.

[4]Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

  • a)se alla fine del secondo anno del corso triennale di scienze tecniche e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste per il secondo anno suddetto dagli statuti delle scuole di ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale;
  • b)se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale.

[5]In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermita' o ad altre cause di forza maggiore da vagliarsi volta per volta dal Ministero, e' consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo)). ((1))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art39bis · fonte su Normattiva