Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art4 · fonte su Normattiva