Art. 4
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[1](Art. 4 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva