Art. 42
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[1](Art. 41 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti alla scuola di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche, e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[3]Alla scuola di comando prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita dalla Regia accademia navale tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare la scuola di comando per ragioni di Regio servizio o per infermita' temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente, il disposto dell'art. 40. Il Ministro per la marina ha facolta' di esentare dalla scuola di comando soltanto quei tenenti di vascello che abbiano incarichi di indole politica particolarmente delicati, tali da non consentire la loro sostituzione con altri pari grado.
[4]Agli ufficiali che frequentano la scuola di comando non e' concesso di ripeterla in caso di insuccesso.
[5]Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 2° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare la scuola di comando in vari gruppi.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 1935 · versione 0 su Normattiva