Art. 44
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[2]I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando, e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio Corpo e grado, rimangono in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria di autorita', salvo ad essi la facolta' di cui all'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397.
[3]Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei vari Corpi militari della Regia marina, ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di comando o gli esami prescritti, siano esclusi definitivamente dall'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verra' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di comando.
[4]Il numero complessivo di tali ufficiali non potra' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e Corpo, facendosi luogo, ove si verificasse tale eccedenza, al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai piu' anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.
[5]I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.
[6]I tenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente per i quali la Commissione ordinaria di avanzamento non esprime parere favorevole perche' rimangano in servizio, sono considerati esclusi definitivamente dall'avanzamento agli effetti dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e si applica a loro il disposto dell'articolo 38 del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva