Art. 45

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[1](Art. 44 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme del precedente art. 25.

[3]I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione macchine trasferiti nel Corpo del genio navale a mente dell'art. 45 comma c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine gia' inscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel Corpo del genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'art. 25.

[4]I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

[5]Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di eta' del proprio grado.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art45 · fonte su Normattiva