Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 45 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34, paragrafo 3°.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva