Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 29 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente i capitani di corvetta esclusi definitivamente dall'avanzamento fino al limite di eta' del loro grado, per incarichi sedentari. Gli ufficiali cosi' trattenuti occuperanno altrettanti posti del ruolo organico. Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di raggiungere il limite di eta' del loro grado; in ogni caso il numero di tali ufficiali non puo' superare la 8ª parte del ruolo dei capitani di corvetta, ogni frazione esclusa in tale computo.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva