Art. 48
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[1](Art. 46 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]E' data facolta' al Ministro per la marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la meta' delle condizioni di imbarco in servizio di macchina.
[3]Il numero di tali ufficiali non potra' eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva