Art. 48

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[1](Art. 46 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]E' data facolta' al Ministro per la marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la meta' delle condizioni di imbarco in servizio di macchina.

[3]Il numero di tali ufficiali non potra' eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art48 · fonte su Normattiva