Art. 5
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[1](Art. 5 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianita', per concorso, a scelta assoluta o a scelta comparativa, come e' indicato negli articoli seguenti.
[3]La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovra' essere inspirata ad una progressiva severita' di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva