Art. 50
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[2]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta che abbiano compiuto il periodo di comando navale e capitani di fregata.
[3]La Commissione ordinaria di avanzamento procedera' all'esame degli ufficiali suddetti assegnando a ciascuno un punto di merito, seguendo il concetto della scelta comparativa e designando al Ministro i piu' particolarmente idonei a frequentare il corso dell'Istituto di guerra marittima.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva