Art. 50

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[1](Art. 48 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 38 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

[2]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta che abbiano compiuto il periodo di comando navale e capitani di fregata.

[3]La Commissione ordinaria di avanzamento procedera' all'esame degli ufficiali suddetti assegnando a ciascuno un punto di merito, seguendo il concetto della scelta comparativa e designando al Ministro i piu' particolarmente idonei a frequentare il corso dell'Istituto di guerra marittima.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art50 · fonte su Normattiva