Art. 51
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[1](Art. 49 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]I capitani di fregata e gradi corrispondenti dichiarati idonei ma non compresi in quadro concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34, paragrafo 2°, del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva