Art. 52
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[1](Art. 50 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 34 comma c) del presente testo unico, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva