Art. 52

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[1](Art. 50 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 34 comma c) del presente testo unico, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art52 · fonte su Normattiva