Art. 53
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[2]I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 52 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva