Art. 55
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[1](Art. 53 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale sono collocati i capitani di fregata e gradi corrispondenti a norma degli articoli 52 e seguenti e' regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regie decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Pero' i capitani di fregata e i tenenti colonnelli promossi capitani di vascello o colonnelli a norma del precedente articolo liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado, come se fossero rimasti in servizio.
[3]La durata dell'aspettativa non potra' eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di eta' fissati per il grado col quale essi lasciarono il servizio permanente effettivo, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva