Art. 56
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[1](Art. 25 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato),
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio fino al 53° anno quei capitani di fregata che, essendo idonei all'avanzamento, vengono colpiti dai limiti di eta' o dalle sanzioni degli articoli 52 e 53 del presente testo unico. Tale facolta' viene esercitata in seguito a domanda dell'interessato. Gli ufficiali cosi' mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioe' ogni destinazione d'imbarco. All'atto della loro dispensa dal servizio attivo vengono ad essi applicate le disposizioni degli articoli 52 e 55 del presente testo unico, parificandoli ai capitani di fregata passati a far parte del Corpo armi navali.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva