Art. 57

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 26 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno di eta' quei capitani di fregata che, prima di avere l'assegnazione del comando navale, facciano domanda di essere adibiti ai servizi sedentari. Tali ufficiali occuperanno altrettanti posti del ruolo organico, ma potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di avere raggiunto il 53° anno.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art57 · fonte su Normattiva