Art. 58
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[1](Art. 27 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).
[2]I capitani di fregata da trattenersi in servizio a norma dei due articoli precedenti non possono superare il numero di 30, facendosi luogo, ove si verificasse eccedenza, alla dispensa dal servizio attivo permanente dei meno idonei, a cominciare dai piu' anziani di essi.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva