Art. 6
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[1](Art. 6 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate al presente testo unico, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, e dagli articoli seguenti.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva