Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate al presente testo unico, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, e dagli articoli seguenti.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art6 · fonte su Normattiva