Art. 61
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[2]Il grado di ammiraglio di squadra e' conferito con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservando la seguente procedura.
[3]Quando e' presumibile la formazione di vacanze nel grado di ammiraglio di squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale costituita dagli ammiragli di armata e designati di armata, da quelli di squadra che hanno esercitato o esercitano il comando di una squadra e dal Capo di Stato Maggiore della Regia marina, per chiedere la indicazione di un determinato numero di ammiragli di divisione idonei alla promozione.
[4]La Commissione speciale indica nel numero richiesto dal Ministro i nomi degli ammiragli di divisione che posseggono, indipendentemente dalla loro anzianita', la maggiore attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per esercitare il comando di una squadra navale, prendendo in esame - in numero non maggiore di sei - gli ammiragli di divisione piu' anziani che abbiano le condizioni per lo scrutinio.
[5]Il numero degli ammiragli di divisione da esaminare e' stabilito dal Ministro.
[6]I nomi degli ammiragli di divisione indicati dalla Commissione speciale, elencati nell'ordine della loro anzianita' relativa, servono di norma al Ministro per la marina per le proposte di promozione al grado di ammiraglio di squadra. Per i ricorsi vale il disposto dell'art. 31 del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 7 marzo 1934 · versione 0 su Normattiva