Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 58-quater sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).
[2]Il grado di generale ispettore per il Corpo del genio navale e per il Corpo delle armi navali e' conferito con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri, ed osservando la seguente procedura.
[3]La Commissione speciale di cui all'art. 61 del presente testo unico, quando richiesta dal Ministro per la marina, integrata rispettivamente dal generale ispettore del genio navale o dal generale ispettore del Corpo delle armi navali (se esistenti in ruolo), indica il tenente generale del Corpo del genio navale o quello del Corpo delle armi navali che ha maggiori attitudini e capacita' per il grado superiore. Se vi e' un unico tenente generale nel Corpo delle armi navali, la Commissione si pronunzia sulla sua idoneita' al grado superiore, se ritiene che l'esaminando possegga in modo veramente saliente tutte le attitudini per coprire la carica di capo del Corpo delle armi navali. Queste disposizioni sono applicabili anche agli ammiragli di divisione del Corpo delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello S. A. N.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva