Art. 65
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[2]L'ammiraglio di squadra nominato comandante in capo dell'armata navale assume il grado di ammiraglio di armata durante l'esercizio del suo comando. Gli ammiragli di armata, cessando dalla carica, assumono il titolo di ammiragli designati di armata.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva