Art. 66
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[1](Art. 59-bis sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).
[2]Il grado di Grande Ammiraglio puo' essere conferito soltanto in tempo di guerra.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva