Art. 67

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[1](Art. 59-ter sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

[2]Il giudizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e' devoluto alla Commissione speciale di cui all'art. 61 quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti, con l'intervento del generale ispettore del genio navale o di quello delle armi navali quando si tratta di giudicare rispettivamente i tenenti generali appartenenti a questi Corpi.

[3]E' altresi' devoluta a detta Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina, e con le stesse norme dell'art. 61, degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra o gradi corrispondenti.

[4]Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art67 · fonte su Normattiva