Art. 68

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[1](Art. 4 R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, convertito nella legge 19 maggio 1927, n. 778).

[2]Per gli ufficiali della Regia marina, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

[3]Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri - di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938 - e per quelli delle categorie in congedo, sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' egli abbia raggiunta la prima meta' del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

[4]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Capo del Governo.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art68 · fonte su Normattiva