Art. 69

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[1](Art. 58 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 41 R. decreto-legge 23 dicembre 1927, n. 2317, e art. 4 R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, modificato).

[2]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - segnalati servizi alla Marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.

[3]Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6, e delle altre condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del suo Corpo e grado.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art69 · fonte su Normattiva