Art. 69
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[2]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - segnalati servizi alla Marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.
[3]Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6, e delle altre condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del suo Corpo e grado.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva