Art. 7-bis
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((Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale)).
Testo vigente dal 5 febbraio 1933 al 10 agosto 1936 · versione 3 su Normattiva