Art. 70
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[2]Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro per la marina, se da questo approvate. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 21 e 22.
[3]Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti in quadro di avanzamento del proprio Corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.
[4]Gli ufficiali inscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro inscrizione nel quadro che va a scadere.
[5]Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva