Art. 71

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[1](Art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali in congedo sono gli ufficiali di tutti i Corpi non vincolati al servizio attivo e cioe':

[3]1° ufficiali di complemento;

[4]2° ufficiali in ausiliaria;

[5]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[6]4° ufficiali della riserva navale.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art71 · fonte su Normattiva