Art. 71
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[1](Art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Gli ufficiali in congedo sono gli ufficiali di tutti i Corpi non vincolati al servizio attivo e cioe':
[3]1° ufficiali di complemento;
[4]2° ufficiali in ausiliaria;
[5]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[6]4° ufficiali della riserva navale.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva