Art. 72

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[1](Art. 61 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita' conformemente a quanto e' stabilito dall'art. 15 del presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art72 · fonte su Normattiva