Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 61 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita' conformemente a quanto e' stabilito dall'art. 15 del presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva