Art. 73
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[1](Art. 62 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva