Art. 8
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[1](Art. 23 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).
[2]Il Ministro per la marina ha facolta' di aumentare fino a 30 mesi il periodo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dal grado di capitano di vascello a contrammiraglio.
[3]L'imbarco nel grado di capitano di vascello potra' essere, con disposizione Ministeriale, diviso in due periodi di circa 15 mesi ciascuno.
[4]Al primo periodo saranno attribuiti in massima i 6/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando, in genere, e quando possibile, tali incarichi a capitani di vascello appena promossi o poco dopo la loro promozione. Al secondo periodo saranno attribuiti in massima i 4/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando tali incarichi a capitani di vascello che abbiano gia' compiuto il primo periodo di imbarco.
[5]La Commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione ordinaria annuale, prendera' in esame i rapporti relativi ai capitani di vascello che hanno compiuto almeno un anno del primo periodo di comando e designera' al Ministro quei capitani di vascello che ritiene particolarmente meritevoli di compiere il 2° periodo di comando per aspirare al grado di contrammiraglio.
[6]Il Ministro per la marina, ferme restando le facolta' dell'art. 3 del presente testo unico, trarra' norma dalle designazioni avvenute per assegnare i comandi del 2° periodo.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva