Art. 80

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 69 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo, nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 24 comma 1°, 25 a 33, e 35 del presente testo unico riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art80 · fonte su Normattiva