Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 69 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo, nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 24 comma 1°, 25 a 33, e 35 del presente testo unico riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva