Art. 82
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[1](Art. 71 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Nulla e' variato a quanto dispone il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa il conferimento diretto dei vari gradi nei ruoli di complemento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva