Art. 83
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[1](Art. 72 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva