Art. 84
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[1](Art. 73 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.
[3]Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 69 e 70.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva