Art. 85

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[1](Art. 74 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Non si puo' far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art85 · fonte su Normattiva