Art. 86

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[1](Art. 75 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]In tempo di guerra:

  • a)le promozioni ad anzianita' possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneita' che fossero, eventualmente, prescritti;
  • b)le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;
  • c)i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico e dalle annesse tabelle sono ridotti a meta'.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art86 · fonte su Normattiva