Art. 86
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[1](Art. 75 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneita' che fossero, eventualmente, prescritti;
- b)le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;
- c)i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico e dalle annesse tabelle sono ridotti a meta'.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva