Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 76 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente - durante il tempo di guerra - le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2° comma dell'articolo 24.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva